Vigilanza Venatoria
Le guardie giurate facenti capo alle associazioni venatorie, alle associazioni agricole ed alle associazioni di protezione ambientale sono privati cittadini che presentano collaborazione allo svolgimento di un servizio di interesse collettivo. Sotto il profili dell’inquadramento giuridico, esse rientrano nella categoria delle guardie particolari giurate, in quanto assumono la loro funzione dopo avere prestato un giuramento di fedeltà alle istituzioni dinanzi al tribunale; sono munite di un tesserino di riconoscimento il quale, in modo molto sommario, descrive anche il contenuto dei loro compiti. La guardia venatoria volontaria può esercitare mansioni di vigilanza sulla caccia soltanto se ha assunto veste di guardia giurata. E’, pertanto, necessario conoscere almeno per sommi capi, come si acquisisce tale qualificazione ed il contenuto della normativa vigente al riguardo. L’attività di guardia particolare (così la denomina il T.U. delle leggi della Pubblica Sicurezza) è subordinata al rilascio di una licenza da parte del Prefetto. Non possono ottenere la licenza coloro che (artt. 134 e 138 T.U.L.P.S.):
· non hanno la capacità di agire (i minori di 18 anni, gli interdetti, gli inabilitati);
· hanno riportato condanna per delitto non colposo;
· non hanno adempiuto agli obblighi di leva;
· non sanno leggere e scrivere.
E.P.S. Veneto
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